Art. 62.
(Iniziativa delle leggi regionali).

      1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro dell'Assemblea legislativa regionale e agli elettori, in numero non inferiore a quindicimila; con legge regionale statutaria possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.